Ergastolo ostativo, l’Ue bacchetta ancora l’Italia

Il Consiglio dei ministri europei ha dato tempo all’Italia, fino al 15 dicembre 2021, di fornire informazioni sui progressi compiuti nell’adozione delle misure generali in merito all’ergastolo ostativo. Ne scrive Il Dubbio qui.

Ergastolo ostativo

Il documento dell’Ue

Il Consiglio dei ministri dell’Unione Europea ha redatto un documento scaturito dall’incontro del 7-9 giugno. L’istituzione comunitaria ricorda che il caso Viola contro Italia riguarda una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea a causa dell’impossibilità ai sensi dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario per i detenuti condannati all’ ergastolo ostativo di poter beneficiare della libertà condizionale in assenza di cooperazione con l’autorità giudiziaria.

La Corte europea

La Corte europea, ricorda il Consiglio die ministri Ue, ha indicato, ai sensi dell’articolo 46, che le autorità italiane dovrebbero intraprendere una riforma, preferibilmente mediante l’introduzione di norme, per garantire una possibilità procedurale di revisione di tale condizione detentiva.

La Corte costituzionale

Il Consiglio dei ministri europei ha rilevato con soddisfazione al riguardo, che nell’aprile 2021 la Corte Costituzionale italiana, in accordo con la sentenza della Corte Europea, ha chiesto una riforma legislativa. La Consulta ha chiesto di rivedere l’attuale meccanismo automatico per il quale la collaborazione con l’autorità giudiziaria è il presupposto per ogni valutazione della riabilitazione del condannato all’ ergastolo ostativo. La Corte Costituzionale ha dato un anno di tempo, fino al maggio 2022, al Parlamento per intervenire.

Gli argomenti della Consulta

Per i giudici costituzionali italiani la collaborazione con la giustizia “certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente” e non è irragionevole presumere che l’ergastolano non collaborante mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di appartenenza. Tuttavia, l’incompatibilità con la Costituzione si manifesta nel carattere assoluto di questa presunzione poiché, allo stato, la collaborazione con la giustizia è l’unica strada a disposizione dell’ergastolano ostativo per accedere al procedimento che potrebbe portarlo alla liberazione condizionale. «La collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali».

Il ministro

Per il ministro della Giustizia Cartabia, ricorda il Dubbio, «si potrebbero prevedere specifiche condizioni e procedure più rigorose per l’accesso alla libertà condizionale e ad altri benefici in caso di condannati per reati di mafia»

Levata di scudi

Da tempo si assiste a una levata di scudi mediatica a difesa delle norme censurate dalla Corte costituzionale perché in contrasto con la Carta per come esse sono oggi formulate. Politici, giornalisti, esponenti dell’antimafia organizzata si sono espressi contro l’ipotesi di riforma sull’ergastolo ostativo. Una questione molto delicata che è tornata d’attualità dopo il clamore mediatico del fine pena per il pluriomicida e stragista Giovanni Brusca, diventato collaboratore di giustizia. Il tempo intanto passa e il solco tra l’Italia e l’Europa sul terreno dello stato di diritto si fa più profondo su questo punto.

Author: Stato Di Diritto

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